Vallata, cappella laicale Madonna SS. della pietà.

CAPPELLA LAICALE MADONNA SS. DELLA PIETA'









Trascrizione

Fondazione della Cappella Laicale
sotto il titolo della Santissima Pietà

      Oggi li quattro del mese di Maggio dec:ma quinta indìctioni dell'anno millesettecentocinquantadue nella terra di Vallata. Si sono personalmente costituiti avanti di noi la Signora D.a Rachele Bufalo, ed i Signori D. Giuseppe, Francescantonio, Nicolò ed Arcangelo Patetta, madre, e figli rispettivi di detta terra, i quali in solidum, e nei rispettivi nomi, aggono ed intervengono alle copie infrascritte per loro stessi, e cadauno di loro, e spontaneamente hanno asserito in presenza nostra avere, juxta est, come veri signori, e padroni gli infrascritti capitali in annue rendite redimibili,cioè un capitale di docati settanta da Orazio Branca di detta terra, e del suo figlio R.do D.Nicola Branca su della vigna luogo detto lu Bosco g:a gli suoi confini, per annui docati quattro, ed un tarì redimibili per come dall'istromento s'innerrogò per mano di me infrascritto notaro, al quale ecc. Un altro capitale di docati ottanta di Giacomo di Vito di detta terra su di una vigna luogo detto Chiusano g:a ecc per annui docati sei e carlini quattro, come dall'istrumento s'innerrogo per mano del Magnifico Notaro Fabio Magaletta di detta terra, al quale ecc. redimibili ecc. Più un annuo canone perpetuo di carlini sedici da Nicola del Campo della mentuata terra su di tommoli deu di terra con castagni al luogo d:o Brociolillo, come dall'istrumento s'innerrogò per mano mia al quale ecc.
      Soggiungendo essi signori asserendi Madre, e figli rispettivi, in detta assertiva da molto tempo fa aver deliberato, e stabilito nell'acie della loro mente dì volere le dette annue rendite e capitali, come sopra descritti e designati, donare, donationis titulo irrevocabili inter vivos alla venerabile Cappella sotto il gloriosissimo nome della SS:ma Vergine Addolorata, extra moenia di detta terra di Vallata, e propriamente quella, che sta edificata sotto delle coste dette di S.Stefano in mezzo della strada che conduce a Carife detta della Pietà, non meno per la loro precisa e santa divozione, especialmente di quella detta loro comune Madre verso della medesima Beatissima Vergine Addolorata, che di mandare in effetti la di loro da tanto tempo fa concepita così santa e pia deliberazione; Così a gloria del Benedetto Iddio, che di detta SS.a sua Madre Addolorata. Volendo dunque 
adempiere a così santi voti, come di soddisfare all'istanza che di continuo loro ha fatto la propria divozione verso di d:a Beatissima Vergine, Come per altre giuste, e commentabili cause, che benché qui non si esprimono, voglio però, che si abbiano per espresse, e dichiarate, così che ognuna delle cause suddette separatamente sia valida, ed efficace ecc. E perchè così loro è piaciuto, e piace spontaneamente in questo predetto giorno, non per forza, ma per ogni miglior via e modo ecc. in presenza nostra e.. ex nunc libere ecc. han donato donationis titulo irrevocabili inter vivos, ceduto, e rinunciato in beneficio di d:a Venerabile Cappella della Pietà, i suddetti capitali e loro annue rendite di docati dodici ed un tarì, una con tutti i loro jussi ed intiero stato, ma con gli infrascritti patti e convenzioni, per così, non altrimenti, nè daltro modo.

  1.  Che di detti docati annui dodici, ed un tarì se ne debbano nell'altare di d:a Cappella celebrare in tutti i Venerdì dell'anno solamente una messa piana perpetua in ogni giorno di detti Venerdì, a ragione di carlini due la messa applicabile sempre in onore di detta Glorios:ma Vergine Addolorata, secondo l'intenzione di d:i Signori donanti; quali messe in tutti i venerdì dell'anno alla ragione suddetta, computate ascendono alla somma di ducati dieci e carlini due, atteso gli altri carlini venti, complimenti delli detti ducati dodici, e carlini due annui rimanere debbono non meno pel mantenimento di detto sacro altare, nelle sue suppellettili sacre che per qualche riparazione potessero occorrere e bisognare alla venerabile cappella suddetta, e per una contribuzione di una libra di cera l'anno, come appresso si dirà.

  2. Che il Cappellano ossia il Sacerdote che dette messe celebrare in ogni venerdì di ogni anno in perpetuo, debba essere sempre nominato, e presentato, eletto, e chiamato oggi da d:aD Rachele, a vita sua durante, e dopo la morte della medesima dai prenominati signori Fratelli, e dopo la morte di questi dalle figlie femmine della famiglia; ma prima di queste dai figli maschi loro discendenti, ed in difetto dalle figlie femmine, dalli più prossimi in parentela, ai quali rimane l'obbligazione sempre di erogare e spendere li detti carlini venti per beneficio, e comodo di detto altare, e mantenimento delle suppellettili sacre, sempre e quando vi occorreranno, perché la detta Cappella e suo santo altare si mantenghi atto, e proprio al Santo Sacrificio della messa, che si dovrà da detto Cappellano ossia Sacerdote nominato, e presentato come sopra sempre celebrare in detta Cappella, e su suddetto Altare.

  3. All'elezione, o sia presentazione di detto Cappellano o Sacerdote, come sopra nominato non sia bisogni di spedirgli bulle o latro, cosi dall'Ill.mo Ordinario del luogo, e sua Rev.ma Curia, che da ogni altro, dovendogli bastare che sia nominato, ed eletto dai detti compadroni, nudamente, e semplicemente, e che l'elezione di detto Cappellano sia ad nutum et ad movibile dei compadroni riferiti nel modo, e maniera che sono stati, come sopra dichiarati, ben vero però, perché effettivamente si adempisse con puntualità, non meno alla soddisfazione delle messe a mantenimento del d:o S:o Altare e Cappella, che all'eseguirsi quanto essi costituenti han detto, che la facoltà di sopra intendervi se si soddisfano delle messe privativamente, sia del Vescovo del luogo, a cu per l'incomodo della visita delle sodisfazioni delle messe, e mantenimento dell'altare, e cappella siano i compadroni suddetti tenuti in ogni anno per la sola ricognizione, dare al Vescovo predetto una libra di cera che dovrà comprarsi dai detti carlini venti e il dippiù di essi poi si dovrà sempre erogare, come sopra nelle sacre suppellettili e mantenimento dell'Altare e Cappella come si è detto.

  4. Perché i primi due capitali cioè quello di Orazio Branca, e di Nicolò suo figlio di docati settanta, e quello di Giacomo di Vito di docati ottanta sono di natura redimibili quandocumque; de medesimi due capitali facendosene dai censuarj la ricompra, che li compadroni suddetti debbono subito nuovamente investirli, o in annue compere suddette o in compera di qualche stabili corpi, e sicuri: così che il frutto di essi anche se vi rendessero più di quelli, che presentamente fruttano, e danno, debbano subito da rimaner assegnati, per la causa già detta, perché non si desibisse punto dall'obbligo di dette messe, dalla ricognizione ogni anno di detta libra di cera al Vescovo del luogo, dal mantenimento de cit.i suppellettili, e dalla riparazione di detta cappella. 

  5. Che essendovi Prete, e Sacerdote attuale della famiglia di essi compradoni, e che voglia egli soddisfare alla celebrazione delle messe suddette, che lo stesso Sacerdote, o Prete di famiglia sia sempre preferito ad ogni altro, e che allora debba esserne rimosso, qualora non gli piacesse di soddisfare più all'obbligo, che in tal caso, i compadroni debbano venire all'elezione dell'altro Cappellano, e Sacerdote, che meglio loro parrà; ma sempre ad mentem, ed a volontà e soddisfazione dei compadroni suddetti, durante il tempo, che non vi sarà Sacerdote in famiglia, essi signori donanti, e compadroni presenti eliggono, efano, deputano e creano il Rettore e Cappellano Di d:a Cappellania la persona del Rev.do Signor d. Niccolò Domenico Pavese loro buon amico fino a che vi sarà Sacerdote di famiglia e nè altrimenti, cui rimane il peso espresato delle messe, perché così nè d'altro modo.

      Cosiché da oggi avanti, ed in perpetuo li suddetti docati dodici annui, ed un tarì, come sopra donati vadino in pieno dominio, non meno in beneficio di d:a Venerabile Cappella che dei Cappellani, e Sacerdoti, come sopra nominati, ad abendum, possidendum, cedentes, ponentes, costituentes per simplex costitutum, et costituerunt secundum lege et supra.
      E la donazione, e cessione suddetta, e tutte le dette cose essi Signori Madre, e figli rispettivi, per mezzo della presente solenne stipulazione et giuramento et in presenza nostra, han promesso per sempre aver per rata et non contravvevole per qualsi sia causa, valore, o pretesto; richiedentis et toties Donantes, quoties ipsos voluerint revocare, et essi dichiarano che se ne è ottenuto il permesso dalla Reven:ma Curia di Sant'angelo che sta unito nella fine del presente protocollo al quale ecc.
      Che per le cose predette, essi Signori Madre, e figli rispettivi obbligano loro stessi in solidum, e cadauno di essi loro eredi, successori, i beni tutti presenti e futuri a pena del doppio, e medesimi costituendi, per detta causa sic se obbligaverunt renunciaverunt.., ac iuraverunt in forme ecc.
      Presente Giudice a contratto Don Nicolò Pelosi = testimoni Signor Don Carmine Bufalo, Don Giovanni Cicchetti, Carluccio Crincoli, Ciriaco Bellofatto, Crescenzio Cirillo.


Copia della Supplica.

Ill.mo e Rev.mo Signore. La Vedova D.Rachele Bufalo e D.Giuseppe,Fancescant:o, Nicola, e D.Arcangelo Patetta, Madre, e Figli della Terra di Vallata oratori umilissimi V:a Ill.ma con supplica rappresentano, come per particolar divozione, che portano alla Beatissima Vergine dei sette dolori, intendono erigere, e fondare una cappellania laicale ammovibile ad nutum col peso di far celebrare in perpetuum in tutti i venerdi dell'anno una messa nell'altare della cappella sotto il titolo della Vergine de'Sette dolori, posta extra moenia di detta terra coll'obbligo di mantenere sempre ornato, e provvisto il detto altare, e con altre obbligazioni espressate nell'istromento, che dovrà stiparlarsene; e perchè ciò ridonda a maggior gloria di Dio e di essa Beatissima Vergine Addolorata, perciò ricorrono alla bontà di V:a Ill:ma e la supplicano concedere, ed impartire il suo assenso, consenso, e beneplacito affinché si possano stipolare le cautele. E l'avranno a grazia; ut Deus. Viso Supra dictio sup:ri libello ac attendis in eo espositis licentiam concedimus oratoribus funtanti, sive erigenti enunciatam Cappellaniam sub invocatione B.M.V. septem dolorum, cum onere celebranti missas in diebus designatis Ecclesia seu cappella dicte ecc, B.M.V. septem dolorum posita extra menia terrae Vallatae nostrae Bisacien Ricessio cum legibus, et conditionibus exprementis in istromento, ita tamen, ut per hanc nostram concessionem nullum inferatur praejudicium nostrae iurisdictionis super cappella predicta ac juribus Parrocchialibus, sed ipsa semper renumeat, sub eadem nostra jurisditione eo modo et forma ut presens reperitur, sed tantu modo liceat et licitum sit eisdem oratoribus celebrare facere missas in diebus designatis in altari eiusdem cappellae B.M.Virginis quae tenitur per eosdem sempre ornatum, et provisum de omnibus  accessoris promissae sacrificio et cum onere solvendi quolibet anno per cappellanum nobis, et sucessoribus nostris libram unam cerae albae elaboratae pro juribus nostrae mensae Episcopalis insignum subjectionnibus presente decretum inseratur in istromento desuper conficiendo et ita, et non alius. Datum S.Ageli ex Episcopali Curia Die 17 mensis Aprilis 1752

F.Paulus Archipresbyter
Vitale Vicarius Generalis
Tartaglia Cancellarius ita est.

      La presente copia è conforme all'originale; da valere per famiglie e notizia Francesco Alfonso Novia Vito Notaio registrante In Vallata, Principato Ultra Conservatore

"Decreto di Concessione"

Traduzione

Vista l'istanza dì cui sopra e rivolta attenzione alle cose in esso esposte, concediamo licenza ai supplicanti di costruire ovvero di erigere l‘enunciata cappella sotto la protezione della Beatissima Maria Vergine dei sette dolori con l’onere dì celebrare messe nei giorni designati nella Chiesa o cappella detta ecc. dell Beatissima Maria Vergine dei sette dollori posta fuori delle mura della terra di Vallata nostra riserva di Bisaccia, con le lèggi e condizioni che si esprimono nello strumento con l'effetto, pero', che non sia posto pregiudizio della nostra giurisdizione per questa predètta cappella e per i diritti parrocchiali, ma essa rimanga sempre sotto la stessa nostra giurisdizione allo stesso modo e forma come al presente viene trovata, ma sia solo concesso e sia lecito agli stessi richiedenti far celebrare messe in detti giorni designati sull'altare della stessa cappella della Beatissima Maria Vergine che viene tenuta attraverso essi sempre ornata provvista dì ogni accessorio per il sacrificio della messa con l‘onere di dare in ogni anno tramite il cappellano a noi e ai nostri successori una libbra dì cera bianca perfetta per i diritti della nostra mensa. Con le aggiunte dei sigilli al presente il decreto venga inserito nello strumento dì cui sopra che si deve redigere così e non altrimenti. Dato in Sant'AngelO dalla Curia Episcopale il 17 aprile 1752

F. Paolo Arciprete
Vitale Vicario Generale
Tartaglia Cancellarius così è

La presente copia è Conforme al suo originale; da valere per famiglie e notizia.
Redatto e registrato in Vallata dal Notaio Francesco Alfonso Novia fu Vito.



Fondazione della Cappella Laicale

Sotto il titolo della Santissima Pietà

Traduzione ed interpretazione

     Oggi quattro Maggio,quindicesima dichiarazione dell’anno millesettecentocinquantadue nella terra di Vallata. Si sono personalmente costituiti davanti a noi la Signora Donna Rachele Bufalo e i signori Don Giuseppe, Francescantonio, Nicolò ed Arcangelo Patetta ,figli rispettivi di detta terra 4 quali insieme agiscono ed intervengono alle copie sottoscritte per loro stessi e tutti, spontaneamente ,asseriscono ,in nostra presenza, di possedere , come appresso si dirà, in qualità di signori e padroni, i sottoscritti capitali con rendite annue , a scadenze fisse :un capitale di settanta ducati, di una vigna situata in un luogo chiamato “lu Bosco” proprio ai confini, da cui ricavano una rendita fissa di quattro ducati ed un tasti l’anno,da Orazio Branca e suo figlio, il Reverendo Don Nicola Branca, di detta terra, come si evince dall’atto notarile sottoscritto da me notaio ,al quale ecc; un capitale di ottanta ducati, di una vigna, situata in località “Chiusano” da cui ricavano,una rendita fissa di sei ducati e quattro canini annui, da Giacomo di Vito, di detta terra, come si evince dall’atto notarile redatto per mano del Magnifico notaio Fabio Magaletta, di detta terra al quale.... Inoltre ricavano una rendita fissa annua di sedici canini, da due tomoli di terra - a castagneto- situato nel luogo chiamato “lu Bruciulillo “da Nicola del Campo, come si evince dall’atto notarile redatto per mano mia al quale ecc.
   A quanto già detto, tutti i signori comparenti dichiarano che già da molto tempo , avevano deciso e stabilito, in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, di volere che le suddette rendite annue, ricavate dai citati capitali, come sopra descritte ed indicate, venissero donate “ con atto irrevocabile di donazione tra vivi “ alla Venerabile Cappella della Gloriosissima Vergine Addolorata, detta della Pietà, situata fuori le mura di detta terra di Vallata, esattamente quelli edificata sotto “le coste” dette di
Santo Stefano, lungo la strada che conduce a Carife , non solo per la determinata e santa devozione verso la comune Madre, la Beatissima Vergine Addolorata ma anche per rendere concreta una pia e santa decisione, maturata nel tempo; Così, a gloria del Benedetto Iddio e della Santissima sua Madre Addolorata.
   Con ciò si vuole , non solo adempiere la solenne promessa e manifestare sempre la propria fede verso la Beatissima Vergine, ma si vogliono adempiere anche altri giusti e meditati motivi che qui non vengono detti in maniera dettagliata, ma che i comparenti vogliono che siano come detti e dichiarati, perché tutti i motivi sono importanti ed efficaci Ad essi così è piaciuto e piace spontaneamente in questo giorno , non per costrizione,ma per libera decisione e volontà, in nostra presenza ecc. e da ora, liberamente ecc. con “atto di donazione irrevocabile” tra vivi, donano, cedono, a beneficio della Venerabile Cappella della Pietà , le rendite annue dei già citati capitali di dodici ducati ed un tarì, e rinunciano a tutti i diritti e all’intera consistenza, ma con i patti e le convenzioni sottoscritte, così come si dirà, non altrimenti.

  1.  Dei suddetti dodici ducati e un tari, a ragione di due canini la messa,dovranno essere impiegati per celebrare in detta Cappella, tutti i venerdì dell’anno, una messa letta in onore della Gloriosissima Vergine Addolorata, secondo le intenzioni dei Signori donatori; la somma annua per la celebrazione di dette messe sarà di dieci ducati e due carlini, i rimanenti carlini dovranno servire non solo per la manutenzione dell’altare,dei sacri arredi, per eventuali riparazioni alla Venerabile Cappella,ma dovranno essere utilizzati anche come contributo per l’acquisto di una libbra di cera l’anno,come in seguito si dirà.

  2. Il Cappellano o il Sacerdote che celebrerà le messe ogni venerdì dell’anno- in perpetuo- dovrà essere sempre nominato,giudicato, scelto e interpellato da donna Rachele, fisiche ella sarà in vita; dopo la sua morte, dai fratelli prima menzionati; dopo la morte di questi, dalle figlie femmine della famiglia, ma prima di esse, da figli maschi discendenti; in mancanza di figlie femmine, dai parenti più prossimi, ai quali rimane sempre l’obbligo di destinare e spendere i venti canini in favore ed a servizio di detta Cappella e al mantenimento dei suoi arredi sacri, affinché essa sia sempre idonea per la celebrazione del Santo sacrificio delle messe che il Sacerdote o Cappellano,scelto e nominato come prima è stato detto, dovrà sempre celebrare nella già nominata Cappella

  3. Per la nomina del Sacerdote o Cappellano, non occorre autorizzazione o altro, né da parte dell’Illustrissimo Ordinario del luogo e della Reverendissima Curia , né da parte di chicchessia, basterà che egli sia nominato e scelto dai suddetti comproprietari , in modo palese e semplice; potrà essere nominato e rimosso dai signori comproprietari nel modo già spiegato, e che ciò sia ben chiaro, affinché si compia con puntualità non solo il desiderio della celebrazione delle messe e del mantenimento della Cappella ma (si compia) anche la volontà di quanto essi hanno deciso;tale volontà si intende anche se verranno celebrate messe da parte di “privati”. Al Vescovo del luogo, per ”l’incomodo” delle visite, per l’autorizzazione a far celebrare le messe, per la manutenzione dell’altare e della Cappella, i comproprietani saranno tenuti a dare , ogni anno , in segno di riconoscenza, una libbra di cera che sarà comprata, attingendo dai venti carlini; ‘li rimanente della somma si dovrà spendere poi sempre per i sacri arredi e per la manutenzione dell’altare e della Cappella.

  4. Le rendite maturate dai due capitali, quello di Orazio Branca e di suo figlio Nicolò di settanta ducati e quello di Giacomo di Vito di ottanta ducati, sono esigibili sempre a scadenza fissa. Tali rendite dovranno subito essere utilizzate per le suddette compere o per l’acquisto di qualche immobile. Se in futuro i citati capitali fruttassero più delle rendite attuali,il profitto dovrà sempre essere investito per le cause già dette: obbligo di messe perpetue, libbra di cera da offrire al Vescovo per “l’incomodo”, mantenimento delle suppellettili sacre e manutenzione della Cappella.

  5. Poiché vi è attualmente un Sacerdote nella famiglia dei comproprietari, che voglia adempiere alla celebrazione delle suddette messe , dovrà essere sempre preferito ad ogni altro e rimosso dall’incarico soltanto se a lui non piacerà più soddisfare al suddetto obbligo; in tale circostanza saranno i comproprietari a nominare un altro cappellano come riterranno opportuno, secondo le loro preferenze e volontà e, durante il periodo in cui non ci sarà un sacerdote di famiglia i signori benefattori e comproprietari scelgono - e ciò sia ben chiaro- nominano Rettore Cappellano di detta Cappellania, il reverendo Don Nicolò Domenico Pavese, loro buono amico ,- e non dovrà che essere così- al quale viene affidato il compito di celebrare le messe- e così sia e non altrimenti-. 

     D’ora in avanti e per sempre, i suddetti dodici ducati e un tarì annui, con tutti i diritti, vengano assegnati a beneficio della suddetta Cappella ,dei Cappellani o Sacerdoti sopra menzionati. I comparenti, figli di detta terra di Vallata ,per mezzo del solenne atto e giuramento, in nostra presenza, obbligano se stessi a dare validità ad esso che non potrà essere revocato per nessun motivo o pretesto “i donanti si opporranno tutte le volte che qualcuno di essi stessi vorrà revocarlo”.
     Dichiarano di aver ottenuto il permesso dalla Reverendissima Curia di Sant’ Angelo ,con decreto allegato alla fine del seguente protocollo al quale ecc.
     I signori comproprietari tutti insieme si impegnano per le cose affermate e ognuno di essi (si impegna) per i propri eredi e successori : tutti beni presenti e futuri — a pena del doppio, per la suddetta causa. “Così essi si impegnarono, rinunciarono e giurarono” secondo legge.
     Presente Giudice a contratto Don Nicolò Pelosi = Testimoni Signor Don Carmine Bufalo , Don Giovanni Cicchetti Carluccio Crincoli , Ciriaco Bellofatto, Crescenzio Cirillo.


Copia della Supplica

     Illustrissimo e Reverendissimo Signore.
     La vedova Donna Rachele Bufalo e Don Giuseppe, Francescantonio, Nicola e Arcangelo Patetta, figli di detta terra di Vallata, con umiltà verso la Signoria Vostra Illustrissima, manifestano, per la particolare devozione che portano alla Beata Vergine dei sette dolori, la volontà di costruire e fondare una cappellania laicale inamovibile con l’obbligo di far celebrare -in perpetuo- ogni venerdì dell’anno, una messa sull’altare della Cappella della Vergine dei sette dolori, situata fuori l’abitato di detta terra , impegnandosi a mantenere sempre ornato e provvisto il sacro altare; altri obblighi verranno precisati nell’atto notarile che verrà stipulato. Affinché ciò sia a gloria di Dio e della Beatissima Vergine Addolorata.
     Ricorrono alla bontà Vostra Illustrissima e la supplicano concedere il suo assenso , con senso e approvazione , affinché si possano sottoscrivere le garanzie. Con la benedizione di Dio.


“Decreto di Concessione”

Traduzione

     Vista l’istanza di cui sopra e rivolta attenzione alle cose in esso esposte, concediamo licenza ai supplicanti di costruire ovvero di erigere l’enunciata cappella sotto la protezione della Beatissima Maria Vergine, dei sette dolori, con l’onere di celebrare messe nei giorni designati nella Chiesa o cappella detta ecc. della Beatissima Maria Vergine, dei sette dolori posta fuori dalle mura della terra di Vallata nostra riserva di Bisaccia con le leggi e condizioni che si esprimono nello strumento con l’effetto, però, che non sia posto pregiudizio della nostra giurisdizione per questa predetta cappella e per i diritti parrocchiali, ma essa rimanga sempre sotto la stessa nostra giurisdizione allo stesso modo e forma come al presente viene trovata, ma sia solo concesso e sta lecito agli stessi richiedenti far celebrare messe in detti giorni designati sull’altare della stessa cappella della Beatissima Maria Vergine che viene tenuta attraverso essi sempre ornata, provvista -di ogni accessorio per il sacrificio della messa con l’onere di dare in ogni anno tramite il cappellano a noi e ai nostri successori urta libbra di cera bianca perfetta per i diritti della nostra mensa. Con le aggiunte dei sigilli al presente il decreto venga inserito nello strumento di cm sopra che si deve redigere così e non altrimenti. Dato in Sant’Angelo dalla Curia Episcopale il 17 aprile 1752

E. Paolo Arciprete
Vitale Vicario Generale
Tartaglia Cancellarius così è
La presente copia è conforme al suo originale; da valere per famiglie e notizia.
Redatto e registrato in Vallata dal Notaio Francesco Alfonso Novia fu Vito.
Al Principato Ultra il ruolo di Conservatoria.



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